Come procedere in caso d’infortunio?
Spesso è una questione di pochi secondi. Un infortunio può cambiare la vita, non solo della vittima, ma di tutta la famiglia. Anche di una figlia o di un figlio. È in gioco il futuro di chi vi sta a cuore, pensateci per tempo!
Quale copertura offre l’assicurazione contro gli infortuni e a chi?
Se lavorate almeno otto ore alla settimana presso un medesimo datore di lavoro, il vostro datore di lavoro deve assicurarvi contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali. Si applica la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). In caso di infortunio, avete diritto alle prestazioni legali erogate da questa assicurazione.
Se invece lavorate meno di otto ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre unicamente gli infortuni e le malattie professionali. Per una protezione più ampia, che comprenda anche gli infortuni non professionali, dovete includere nella vostra assicurazione malattie di base la copertura del rischio infortunio.
Come sono assicurati bambine e bambini contro gli infortuni?
Domande poste di frequente
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Quali prestazioni eroga l’assicurazione contro gli infortuni LAINF?In caso d’infortunio, gli assicuratori secondo la LAINF sono tenuti a farsi carico della totalità dei costi relativi a:
• Trattamenti terapeutici ambulatoriali e stazionari (reparto comune)
• Mezzi ausiliari
• Partecipazione alle spese di viaggio e trasporto e alle altre relative spese
• Indennità giornaliera (fino al’80 % dell’ultimo salario, dal 3° giorno dopo l’infortunio)
• Indennità per menomazione dell'integrità
• Assegno per grandi invalidi
• Rendita per superstiti o indennità unica
• Rendita di invalidità
Non dovete pagare alcuna franchigia né partecipare ai costi versando un’aliquota percentuale. Anche eventuali ricadute o conseguenze tardive sono a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
L’ospedale o il medico fatturano gli importi direttamente all’assicuratore. A voi non risulta pertanto alcun onere amministrativo. -
Quali sono le prestazioni a carico della copertura infortunio dell’assicurazione malattie secondo la LAMal?In caso d’infortunio, l’assicurazione malattie con copertura del rischio infortunio non eroga le medesime prestazioni previste dall’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF.
L’assicurazione malattie, come l’assicurazione contro gli infortuni, si fa carico dei costi di guarigione, ma detrae la franchigia e l’aliquota percentuale come nel caso di una malattia. Per quanto riguarda il conteggio, infatti, l’assicurazione malattie non opera alcuna distinzione tra malattia e infortunio. La franchigia che pagate ogni anno civile è unica e concerne pertanto sia la malattia che gli infortuni; l’aliquota percentuale è limitata a CHF 700 per anno civile congiuntamente per malattia e infortunio.
Un’altra differenza interessa le prestazioni in denaro. Con la copertura infortunio dell’assicurazione malattie non sussiste alcun diritto alle indennità giornaliere. Inoltre l’assicurazione malattie non eroga né rendite d’invalidità né prestazioni di decesso. Parimenti, l’indennità per menomazione dell’integrità è versata esclusivamente dall’assicurazione contro gli infortuni. -
Come si annuncia un infortunio?
Se il vostro datore di lavoro ha stipulato per voi un’assicurazione secondo la LAINF è tenuto anche a notificare l’infortunio. Fornitegli una descrizione precisa delle circostanze affinché possa trasmettere le informazioni necessarie all’assicuratore.
Se invece la vostra copertura contro gli infortuni è inclusa nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), siete tenuti a notificare personalmente l’infortunio compilando questo formulario.
• Compilate tutti i campi obbligatori
• Create il formulario in formato PDF e stampatelo
• Firmate il documento
• Inviatelo alla vostra agenzia CONCORDIADovete notificare l’infortunio il più rapidamente possibile.
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Quali eventi sono considerati un infortunio?È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Se una compromissione della salute fisica, mentale o psichica, non soddisfa i requisiti che definiscono l’infortunio, si tratta di norma di una malattia. In tali circostanze l’assicurazione di base si farà carico dei costi generati e voi beneficerete delle prestazioni previste in caso di malattia. -
L’assicuratore contro gli infortuni rifiuta di farsi carico delle spese. Come procedere?Se il vostro assicuratore contro gli infortuni non intende versare alcuna prestazione perché considera che il danno subìto non sia conseguenza di un infortunio, è tenuto dietro vostra richiesta a comunicarlo emanando una decisione scritta. Se la contestate, potete impugnarla sollevando opposizione entro 30 giorni.
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A cosa occorre prestare attenzione in caso di incapacità lavorativa di lunga durata?Il vostro assicuratore contro gli infortuni vi assegna un interlocutore personale che gestisce il vostro incarto e risponde alle vostre domande. Inoltre ricevete una cartolina per l’inabilità lavorativa che dovete prendere con voi quando consultate il medico. Al termine di ogni visita quest’ultimo indica il grado della vostra capacità al lavoro sulla cartolina che voi dovete inviare una volta al mese al vostro datore di lavoro.
Se i requisiti per percepire le prestazioni sono soddisfatti, beneficerete di un sostegno finanziario fino al termine del processo di guarigione. L’importo dell’indennità giornaliera dipende dal grado della vostra incapacità lavorativa. -
Cosa bisogna osservare in caso di infortunio all’estero?I costi generati sono coperti solo fino a concorrenza del doppio dell’importo che il medesimo trattamento verrebbe a costare in Svizzera. Se desiderate beneficiare di prestazioni più estese, potete concludere l’Assicurazione vacanze e viaggi che si fa carico dei costi di guarigione secondo la tariffa di uso locale. Potrete beneficiare di una migliore copertura assicurativa all’estero anche sottoscrivendo l’assicurazione complementare DIVERSA e l’Assicurazione ospedaliera PRIVATA. In caso di domande, la vostra agenzia CONCORDIA rimane volentieri a vostra completa disposizione.
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Come posso migliorare la mia copertura contro gli infortuni?
Le seguenti assicurazioni offrono una copertura finanziaria supplementare in caso di infortunio:
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Mia figlia o mio figlio ha subìto un infortunio. Posso trascorrere la notte in ospedale al suo fianco?
Sì, potete trascorrere la notte in ospedale con vostra figlia o vostro figlio. Viceversa, se siete voi vittima di un infortunio, vostra figlia o vostro figlio può restarvi accanto durante la degenza opedaliera.
La CONCORDIA versa a titolo delle assicurazioni complementari DIVERSAcare e DIVERSApremium fino a CHF 60 rispettivamente CHF 100 a pernottamento per il genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero dell'infante (fino a 10 anni compiuti) e viceversa (al massimo 10 pernottamenti per anno civile).
La CONCORDIA, inoltre, versa a titolo di tutte le assicurazioni ospedaliere un importo massimo di CHF 60 al giorno quale contributo alle spese di soggiorno del genitore accompagnatore nell’ospedale di ricovero dell'infante o viceversa. A tale proposito è irrilevante il tipo di assicurazione ospedaliera stipulata: PRIVATA, SEMIPRIVATA, LIBERO o COMUNE.